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15 August 2018
Pubblicato finalmente un decreto che porta chiarezza sulle responsabilità dell’etichettatura. Voluto fortemente da Federmoda il decreto definisce importanti novità descritte nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 del Decreto legislativo 15 novembre 2017, al numero 190, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”.
Federazione Moda Italia esprime soddisfazione per veder riconosciuti nel provvedimento – che è entrato in vigore il 4 gennaio 2018 – alcuni aspetti di principio ritenuti imprescindibili dal dettaglio moda multibrand. Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio commenta così: “Un’importante risposta alle nostre rivendicazioni sulle effettive responsabilità lungo la filiera. Finalmente l’anomalia delle sanzioni ai commercianti è stata corretta”.
Chiarezza su responsabilità e sanzioni
Per il Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente di Confcommercio, Renato Borghi: «Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, esprimiamo grande soddisfazione per vedere riconosciuta piena responsabilità sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta. Questo Decreto è una risposta al grande lavoro prodotto in questi anni sul territorio italiano da Federazione Moda Italia – Confcommercio, all’esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori/importatori). Un’anomalia che finalmente, grazie alla nostra pervicacia, è stata oggi corretta». Per descrivere quanto definito con la nuova legge diamo un quadro riassuntivo della norma ed un riassunto a seguire delle conseguenze operative.
La norma dice:
tutti i prodotti tessili ed abbigliamento per poter essere messi in vendita al pubblico devono “obbligatoriamente” essere muniti dell’etichetta di composizione fibrosa redatta in lingua italiana.
Tra le novità del regolamento: A) indicazione di “contiene parti non tessili di origine animale”; B) abolizione dell’uso della dicitura minimo 85%; C) specificazione della percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso della dicitura “altre fibre”.
Inoltre la normativa indica anche:
A) l’etichettatura o il contrassegno sono redatti in lingua italiana; B) I prodotti tessili sono etichettati al fine di indicare la loro composizione fibrosa-denominazione fibra e percentuale in peso di ordine decrescente-; C) l’etichettatura ed il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili ed accessibili; D) l’etichetta deve essere saldamente fissata; E) Sono previste nuove sanzioni introdotte dal Dlgs 190/15.11.17 entrato in vigore il 4 gennaio 2018 che riguardano l’etichettatura di composizione tanto dei prodotti tessili e quanto dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature; F) vanno rispettate anche le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti -ex art 102 e seguenti del Dgls 206/2005 del Codice del Consumo- G) Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (EU) 1007/2011 non forniscano all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro; E) Il distributore che mette a disposizione sul mercato prodotti senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato e della simbologia adottata sull’etichetta in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 94/11/CE è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
Gli operatori commerciali devono quindi verificare che:
Le
etichettature rispondano alle normative comunitarie e nazionali normate
dal regolamento 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa
dei prodotti tessili; che va coordinato con il DLgs 206/05 del codice
del consumo. Di non avere a magazzino capi non a norma in base alle
ultime previsioni del regolamento 1007/2011, cioè mancanti di
indicazioni “contiene parti non tessili di origine animale” con la
dicitura minimo 85% e senza specificazione della percentuale di tutte le
fibre presenti, fatte salve le tolleranze ed i criteri d’uso della
dicitura “altre fibre”. Che l’etichetta sia: A) in lingua italiana;
B) contenga la composizione fibrosa (denominazione fibra e percentuale
in peso in ordine decrescente; C) Trovi corrispondenza a quanto scritto
nei documenti commerciali; D) sia saldamente fissata al prodotto messo
in vendita; E) indichi nome e ragione sociale o marchio ed anche sede
legale del produttore/importatore –su base ex articolo 104 del Codice
del consumo);
In pratica il provvedimento accoglie tutte le istanze di Federmoda Italia e
attribuisce una responsabilità diretta e pesanti sanzioni (fino a
20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e
tessili) e cioè a fabbricante e/o importatore e/o distributore; assegna
inoltre un termine perentorio di 60 giorni al suo rappresentante o al
responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o
prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione
dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato con sanzioni
amministrative da 3.000 a 20.000 euro in caso di inosservanza.
Chi
vende deve dare tutte queste informazioni, e anche chi vende on-line
deve dare informazioni sul sito e-commerce relative alla composizione
fibrosa del prodotto tessile venduto, e nella lingua in cui sono
riportate le informazioni generali dello stesso. Inoltre gli esercizi
commerciali che vendono abbigliamento e/o calzature, o anche calzature,
devono esporre obbligatoriamente in negozio un cartello con le
informazioni per una facile lettura delle etichette, con particolare
riguardo alle parti delle calzature da identificare (tomaia,
rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) e materiali e
simboli corrispondenti (cuoio, cuoio rivestito, materie tessili naturali
e materie tessili sintetiche o non tessute, altre materie)
Per ulteriori informazioni e schede tecniche: Federmoda Italia
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